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Aliquote I.C.I.
2008
Determinazione aliquote e detrazioni ICI anno 2008

Regolamento ICI anno 2008

Per
ulteriori aliquote - detrazioni e/o riduzioni d'imposta ha
deliberato
Deliberazione C.C. n° 87/1998 e succ. mod. ed integ.
avente ad oggetto Regolamento su Imposta Comunale Immobili.
Approvazione nuovo Regolamento a seguito della legge 224/2007
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ALIQUOTA ORDINARIA |
7,00
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ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE |
5,50 |
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DETRAZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE |
103,29
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Modalità di
riscossione ICI effettuata da:
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Concessionario:EQUITALIA
GERIT SPA MONTALCINO - SI - ICI |
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c/c
postale:88736855 |
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IL Responsabile ICI
in
ordine agli obblighi per il pagamento ICI anno 2008
rende noto
1)
sono
soggetti ad ICI tutti gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili)
posseduti nel territorio comunale,
2)
con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 27.03.2008 sono
previste le aliquote:7%o ordinaria, 5,5%o da applicarsi alle unità
immobiliari utilizzate come abitazione principale da possessore e
agli immobili concessi in comodato gratuito con Contratto registrato
a soggetti residenti parenti discendenti o collaterali di 1° grado,
3)
la
detrazione per abitazione principale è di 103,29 € elevata di
ulteriori 51,65 € a quei soggetti che si trovano in particolari
condizioni di disagio sociale,
4)
i
benefici previsti dai punti 2 e 3 (aliquota ridotta ed ulteriore
detrazione) devono essere comunicati e potranno essere autorizzati
con provvedimento del Funzionario Responsabile,
5)
che a seguito dell’entrata in vigore del D.L.
27.05.2008 n° 93 pubblicato in G.U. del 28.05.2008 e della
Risoluzione del Ministro delle Finanze n° 12/DL del 5 giugno 2008,
sono esclusi dal pagamento dell’ ICI le unità immobiliari utilizzate
come abitazione principale da soggetti residenti nel territorio
comunale. L’esclusione non si applica alle abitazioni di Categoria
A1 – A8 – A9,
6)
i soggetti passivi che a seguito di provvedimento di
separazione legale o scioglimento di matrimonio, non assegnatari
della casa coniugale, se non titolari di altro diritto reale su
immobile destinato ad abitazione principale, sono esentati dal
pagamento dell’imposta,
7)
è
soppressa la disposizione prevista dall’art. 8 comma 2bis D. Lgs.vo
504/92 riguardante l’ulteriore detrazione dell’1,33%,
8)
sono
considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità
immobiliari di Categoria C2 – C6 – C7 limitatamente ad un massimo di
2 purchè destinate ad uso dell’abitazione principale,
9)
le
pertinenze autonomamente accatastate (piscine ecc..) sono soggette
ad aliquota ordinaria;
10)
i
termini di versamento sono: a) Acconto: entro il 16 Giugno; Saldo:
entro il 16 Dicembre.
Il
Responsabile ICI
Stefania Fagnani |