Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2009
Premesso che:
- l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Giunta Regionale Toscana, con proprio atto n. 265 del 6 aprile 2009, ha integrato le disposizioni del suddetto Decreto, ha indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l’erogazione dei contributi in questione ed ha stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;
- con determinazione n. 85 del 4 giugno 2009 il Responsabile del Settore ha approvato il presente bando e la relativa modulistica per l’anno 2009;
rende noto
che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire dal 4 giugno 2009 al 30 giugno 2009.
Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari purchè in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. L’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione e i cinque anni, continuativi, nella medesima regione devono essere riferiti alla Regione Toscana. Il certificato storico di residenza può essere sostituito, in sede di domanda, da autocertificazione;
2) essere residenti nel Comune di Montalcino;
3) trovarsi nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A) allegata alla Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e successive modificazioni e di quelli concessi in locazione dall’Amministrazione comunale con un canone calcolato ai sensi della L.R. n. 96/96 e successive modificazioni) adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, o con contratto, anche avente natura transitoria, purché stipulato sulla base dell’Accordo Territoriale siglato in data 19 agosto 2003, ai sensi della legge n. 431/98.
5) avere un ISE (Indicatore della Situazione Economica) in corso di validità alla data di presentazione della domanda, calcolato ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 26.390,00;
6) avere un valore ISE rientrante, alternativamente, nei valori di seguito indicati:
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2009 pari a € 11.913,20;
Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2009 (pari a € 11.913,20) e l’importo di € 26.390,00;
Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%;
Valore ISEE non superiore a € 14.120,00 (limite per l’accesso all’E.R.P. per il 2009 determinato con D.G.R. 570/2007);
La domanda potrà essere presentata da qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non intestatario del contratto. L’intestatario del contratto dovrà però necessariamente far parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto che presenta l’istanza.
In caso di separazione dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell’alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.
In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere fino all’erogazione dei contributi, con esclusione di quello previsto dal punto 2) del presente articolo.
Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.
Art. 3 - ISE ZERO
Sono compresi nella fascia “ISE zero” i soggetti che presentano:
- un ISE pari a zero,
- un canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, superiore all’importo derivante dalla somma tra l’importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare.
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE ZERO” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, indicando con precisione i relativi dati anagrafici ed il grado di parentela.
Art. 4 - Documentazione
1) I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
2) Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti dati:
a) codice fiscale del richiedente;
b) valore ISE e ISEE del nucleo familiare;
c) numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente;
d) canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di indicenza dello stesso sull’ISE;
e) periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
f) importo mensile del canone di locazione, al netto degli oneri accessori;
g) superficie utile netta dell’alloggio in mq, calcolata sulla base della normativa per la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.);
h) numero di soggetti disabili presenti nel nucleo;
i) numero di soggetti minorenni presenti nel nucleo;
j) numero dei soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
k) situazione di morosità già presente all’atto della domanda;
l) procedura di sfratto avviata;
m) tipologia del contratto registrato (per esempio 4+4, 3+2 o altre tipologie);
n) numero di nuclei familiari che risiedono nell’alloggio.
3) Tutti i richiedenti devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.
4) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
5) I soggetti che dichiarano “ISE zero” devono presentare, alternativamente:
a) certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
b) autocertificazione, rilasciata dal soggetto richiedente o dal soggetto che provvede al suo mantenimento, dichiarante la fonte di sostentamento indicandone con precisione i relativi dati anagrafici ed il grado di parentela.
6) Deve essere allegata copia del contratto di locazione e copia del versamento dell’imposta annuale di registrazione.
7) Deve essere allegata copia di un documento di identità valido.
8) I soggetti che dichiarano di avere uno sfratto esecutivo, che non sia stato intimato per morosità, devono allegare copia della sentenza esecutiva di sfratto.
9) i cittadini extracomunitari devono allegare autocertificazione nella quale dichiarare di essere residenti da almeno dieci anni continuativi nel territorio nazionale o da almeno cinque anni continuativi nella Regione Toscana.
In mancanza della suddetta documentazione, la domanda sarà esclusa salvo la sua riammissione qualora nei termini previsti per il ricorso sia integrata con quella mancante.
Art. 5 - Articolazione delle graduatorie
1) I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all’art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali canone/reddito e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – Punti 1
b) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – Punti 1
c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per morosità – Punti 1
2) In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l’ordine verrà assegnato tramite sorteggio.
Art. 6 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi
1) Istruttoria delle domande
Il Comune, mediante l’apposita Commissione, procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del presente bando.
2) Formazione della graduatoria
Il Comune, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all’adozione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla commissione di cui sopra, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull’Albo pretorio.
La commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda e dichiarate nella domanda. Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui all’art. 5 comma 2 del bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.
3) I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana.
Art. 7 - Durata ed entità del contributo
Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modificazioni, attuativo dell’art. 11 della legge 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo - al netto degli oneri accessori - sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
c) Per i nuclei familiari beneficiari dell’integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite l’Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall’Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.
Il contributo è erogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
E’ causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell’alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell’alloggio.
I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali, e dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili.
Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà – all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana – di destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale trasferito alla fascia “A” ed utilizzare la restante quota per la fascia “B”, nonché di erogare ai beneficiari il contributo in misura percentuale diversa dal 100%.
Art. 8 - Casi particolari
1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi. Le definizione dei termini temporali nei quali esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante è rinviata ad apposito atto di questa Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui si presentino gli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.
2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
Art. 9 - Modalità di erogazione del fondo
Il Comune provvede all’erogazione del fondo – pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro un termine stabilito dallo stesso Comune, di:
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione;
- copia dell’ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione;
Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone dovuto a morosità potrà essere applicato quanto previsto dal comma 3° dell’art. 11 della legge n. 431/1998 e successive modificazioni, a parziale o totale sanatoria della morosità stessa.
Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
Art. 10 - Termini di presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande il termine è fissato dal 4 giugno 2009 al 30 giugno 2009.
Art. 11 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Detti stampati verranno distribuiti presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Montalcino – ubicato in piazza Cavour 13/15 – durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 9,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere correlate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. Esse devono essere presentate esclusivamente al Comune o spedite tramite raccomandata postale A/R entro il termine di cui al precedente articolo 10. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Art. 12 - Controlli e sanzioni
Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all’Amministrazione Comunale – d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza - procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
Art. 13 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996, e successive modificazioni, al decreto legislativo 109/1998 ed alle direttive regionali in materia.
Montalcino, lì 4.06.2009
Il Responsabile
Manuela Moscatelli